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"VALUTAZIONE DEI RISCHI E SICUREZZA NELL'AMBITO DELL' ATTIVITA' SPORTIVA"

Autore: Michele Amerio


Tra gli obblighi e gli adempimenti imposti dal D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (e la gestione diretta di spazi sportivi che impegna dei lavoratori / operatori sportivi addetti alla loro conduzione), la valutazione dei rischi rappresenta l'impegno prioritario e principale per il Presidente o Responsabile di un Sodalizio Sportivo, sempre identificato dalla nuova normativa quale "Titolare del Punto Sport " e quindi "Datore di Lavoro" nell'ambito di un Sistema Sportivo.

PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO NELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Prima di entrare nel vivo dell'argomento è importante però chiarire e intendersi sul significato dei termini principali della materia.

La PREVENZIONE si riferisce a tutte quelle attività volte ad evitare che un rischio si trasformi in un evento potenzialmente lesivo per il lavoratore o assimilato.

La PROTEZIONE rappresenta l'insieme di misure volte a contenere l'entità di un eventuale danno dovuto ad un evento potenzialmente lesivo che non è stato possibile evitare.

L'effetto sinergico di queste due azioni tende in primo luogo ad evitare l'incidente o comunque a minimizzare i danni nel caso non fosse stato possibile evitarlo.
Ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'impianto sede di attività sportive, il Titolare del Punto Sport è tenuto ad osservare non solo le norme specifiche dettate dalla legislazione antinfortunistica, ma anche le norme ordinarie di prudenza, diligenza e perizia, in relazione alla concreta pericolosità del lavoro connesso alla pratica sportiva ed ai comuni dettami della tecnica e della esperienza, nel contesto di un atteggiamento di attenzione più generale che porta ad adottare ogni opportuno e necessario accorgimento, per garantire l'incolumità dell'addetto alla conduzione dell'impianto sportivo.
La programmazione degli interventi di prevenzione deve quindi mirare ad un annullamento del rischio o almeno ad una riduzione dello stesso ai minimi termini, non solo per i lavoratori addetti, ma anche nei confronti degli utenti che a diverso titolo frequentano l'impianto sportivo e questo è possibile solo se alla base sono state fatte una corretta identificazione, valutazione e controllo dei rischi.

Il concetto di RISCHIO comprende tutto il processo che va dall'identificazione del pericolo al verificarsi di un danno a causa di una più o meno lunga esposizione.

Il concetto di RISCHIO RESIDUO si identifica nel pericolo che permane dopo aver operato per quanto possibile la riduzione dei pericoli stessi.

Il momento della VALUTAZIONE DEI RISCHI rappresenta la fase di raccolta delle informazioni.
L'obbiettivo è la produzione di dati che rappresentano la base su cui si dovrà costruire tutta l'organizzazione del sistema sicurezza del Punto Sport. Alla fase di raccolta delle informazioni segue quella più operativa dell'adozione e messa in pratica di tutte le misure necessarie per la prevenzione e la protezione dei lavoratori.



IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è l'elemento fondamentale ed indispensabile per procedere alla stesura di una corretta programmazione di intervento.
Sono elementi fondamentali di questo processo di valutazione dei rischi:

o Stima dei rischi derivanti dall'espletamento di una mansione e connesso all'esistenza o al verificarsi di fattori pericolosi con particolare riguardo ai luoghi e alle attrezzature di lavoro

o Identificazione delle mansioni e delle persone che possono trovarsi esposte ai rischi

o Impossibilità da parte del Presidente di Società o Associazione Sportiva, di delegare tale obbligo ad altri soggetti, alcuni dei quali (medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante della sicurezza) sono chiamati comunque a partecipare

o Rinnovo della valutazione in caso di mutamenti o innovazioni del ciclo produttivo; nell'ambito di un centro o di un impianto sportivo tali modificazioni possono avvenire in diversi casi:

I. acquisto di un nuovo macchinario o di nuovi sistemi computerizzati
2. ristrutturazione o modernizza ione dei centro sportivo o ricreativo
3. inserimento di una nuova attività
4. utilizzo di innovative metodologie di lavoro e/o di allenamento
5. consulenza di professionisti esterni in caso di necessità


Tutto questo processo si esplicita nel "DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ", previsto dal comma2 dell'art.4 del D.Lgs. 626/94 che deve essere custodito presso i locali del centro sportivo e che deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa

b) individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a)

C) il programma delle misure ritenute opportune per garantire i miglioramenti nel tempo dei livelli di sicurezza

Non esiste una metodologia univoca per l'individuazione dei rischi specifici ne è sufficiente, per un gestore di impianti sportivi, compilare alcune check list per ottemperare agli obblighi in oggetto, anche se queste possono essere estremamente funzionali se utilizzate come promemoria.

SEMPLIFICAZIONI

Non c'è dubbio che l'applicazione dei D.Lgs. 626/94 comporta comunque un onere, oltre modo gravoso soprattutto per i Centri Sportivi più piccoli sia sotto il profilo delle responsabilità (la mancata documentazione della valutazione è sanzionata penalmente) sia sotto il profilo economico



(una buona parte dei gestori dovrebbe affidarsi a specialisti esterni per redigere un documento così accurato).
Per questo motivo il Legislatore ha disposto delle deroghe per le realtà il cui dimensionamento è piuttosto modesto o il cui livello di pericolosità è scarso.
In particolare è prevista la possibilità di una autocertificazione scritta della valutazione dei rischi e degli adempimenti degli obblighi relativi per i Centri Sportivi fino a 10 addetti che non siano sottoposti a particolari fattori di rischi.
Tutte le piccole Società Sportive che abbiano in gestione o convenzione l'utilizzo di strutture o spazi sportivi, devono compilare una dichiarazione in cui il Titolare dell'impianto attesta, sottoscrivendolo, l'avvenuta valutazione dei rischio. Tale autocertificazione va consegnata al responsabile dei lavoratori per la sicurezza, mentre bisogna inviare alle Autorità competenti (ASL, Ispettorato del lavoro) solo il nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ovvero, se tale compito viene svolto dal Presidente, una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione, una relazione sull'andamento degli infortuni e malattie professionali e l'attestato di frequenza al Corso (obbligatorio per chi si è assunto questo incarico successivamente al 01 gennaio 1997).
Deve comunque essere sempre redatto il "piano di emergenza" di cui agli artt. 12 e seguenti del decreto Interministeriale del 5 dicembre 1996.

IN CONCLUSIONE

L'esenzione dall'obbligo di redigere il documento, nulla toglie alla necessità di effettuare una corretta e puntuale valutazione e non sempre il Titolare dell'impianto possiede le conoscenze e le competenze che sono praticamente richieste (oltre alla frequentazione di uno specifico corso) per desumere interventi ed analisi tipiche di varie esperienze professionali.

In questo senso :

a) Quale migliore alternativa rispetto all'utilizzo di un consulente esperto, che comunque sostanzierebbe il suo intervento per mezzo della redazione di una relazione sull'avvenuta valutazione dei rischi?

b) In caso di un controllo dell'Ispettorato del Lavoro il documento / relazione in questione rappresenta l'elemento probatorio più affidabile per il gestore del Centro, che deve sempre poter dimostrare di aver adottato i criteri idonei ai fini della valutazione.

E' evidente che un buon processo di valutazione corretta e non superficiale può evitare d'avere pesanti ricadute sul versante delle responsabilità penali, amministrative e civili in capo al Gestore del Centro.
Può inoltre rappresentare il punto di partenza per l'immediata regolarizzazione sostanziale delle condizioni a maggior rischio, da parte del gestore e del responsabile prevenzione e protezione.
Rimangono le perplessità più in generale sull'intera normativa proprio per l'atipicità dei Centri Sportivi (indipendentemente dal fatto che siano Impianti polivalenti, Società o Associazioni sportive, Palestre, ecc.) con particolare riferimento ai rapporti di lavoro che vengono posti in essere nelle palestre per lo svolgimento dell'attività sportiva stessa.
La legge è precisa per quanto attiene le peculiarità degli Enti che possono utilizzare le succitate deroghe, in quanto da una parte esclude espressamente una serie di attività considerate a rischio e dall'altra dà una valutazione quantitativa definita per il dimensionamento (limite massimo di 10 addetti per l'autocertificazione e di 200 per le tipologie di modello standard), ma è tuttora lacunosa per quanto attiene l'applicazione delle non-native ai collaboratori parasubordinati.
E' nota infatti l'ampia diffusione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle palestre e negli Impianti sportivi.



Tali prestatori d'opera sono esclusi dal compito degli addetti ai fini dell'autocertificazione, anche se a costoro vengono estese le tutele antinfortunistiche previste per il lavoratore subordinato.
Malgrado il recente indirizzo giunsprudenziale dia una grandissima rilevanza al "nomen iuris" (volontà delle parti che si evince dal contratto), possibili ispezioni potrebbero considerare questi prestatori come dipendenti sostanzialmente subordinati, con conseguenze devastanti per il Direttivo dell'Associazione sportiva esaminata.
Forse le prossime vicende legislative che regolamenteranno il Sistema Sportivo Italiano dall'anno 2000 risolveranno le problematiche oggi emerse ed ampiamente illustrate. Speriamo che questo non si traduca in una ennesima azione per togliere allo sport l'entusiasmo e la libertà di partecipazione e di iniziativa, senza cui non può vivere ne esistere alcuna forma spontanea di volontariato sociale.
Michele Amerio - Cestem S.a.s. Torino - Servizi per l'Associazionismo
Esperto di management sportivo, dal 1966 si occupa di animazione sportiva e sociale. Ha svolto e diretto significative esperienze di Gestione Impianti Sportivi in molte città italiane ed attualmente è Consulente dei Centri Sportivi Aziendali e Industriali (CSAln) Collabora con la Cestem, dirigendone la divisione Formazione Segue in particolare, quale esperto di diritto associativo. le problematiche associative, fiscali e tributarie delle Associazioni no-profit sull'intero territorio italiano. Ha realizzato numerosi studi e ricerche di fattibilità sviluppo e marketing sportivo e turistico, per conto di Enti Pubblici e Privali Suoi articoli ed interventi sii, management sportivo, animazione sportiva. culturale e sociale. sono stati pubblicati da numerose riviste e documentazioni di settore, del CONI e dalla Rivista di Diritto Sportivo.

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